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APPENDICE


        La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile.
        L'esiguità di casi rilevati porta a prevedere un modesto volume di collaborazioni giudiziarie annue tra l'Italia e la Repubblica di Moldova, in particolare del numero di comparizioni di testimoni o periti richiesti nonché traduzioni di documenti o atti.
        La quantificazione delle spese annue in applicazione dell'Accordo di che trattasi può essere stimata secondo la seguente specifica:

        Art. 11:

        Numero 5 (cinque) casi annui ipotizzati di comparizione di testimoni o periti:

        Spese di viaggio: Biglietto aereo A/R Roma-Chisinau (euro 1.000 x 5 pers.)  =  euro 5.000;

        Spese di soggiorno: (euro 150 al giorno x 5 pers. x 2 gg.)  =  euro 1.500;

        diaria per ciascun funzionario: euro 83 che viene ridotta di euro 28, corrispondente ad 1/3 della stessa. Ad euro 55 vanno aggiunti euro 21 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per un totale di euro 76 (euro 76 x 5 pers. x 2 gg.)  =  euro 760;

        spese per compensi (comprensive di onorari ed indennità) (euro 100 x 5 richieste x 2 esami x 2 gg.)  =  euro 2.000;

        spese per traduzioni degli atti  =  euro 2.250;

        Totale onere (articolo 11)  =  euro 11.510.

        Pertanto, l'onere complessivo da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della giustizia a decorrere dal 2007, ammonta ad euro 11.510.
        Si fa presente, inoltre, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente ai periti, testimoni, interpreti, missioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini della attuazione dell'indicato provvedimento.
        Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.